PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il giorno 24 agosto, ricorrenza della caduta del regime comunista dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, quale «Giorno del ricordo delle vittime cadute nei gulag sovietici», al fine di consegnare alla memoria la tragedia degli internati nei campi di concentramento comunisti.
      2. In occasione della giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza di quanto accaduto nei campi di concentramento sovietici ed è altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di ricerche, convegni, incontri e dibattiti idonei a conservare la memoria di quelle vicende.
      3. Il «Giorno del ricordo delle vittime cadute nei gulag sovietici» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54, esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e non costituisce giorno di vacanza né può comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
      4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.